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    L’ attestazione circa l’assenza di “domande” di fallimento non copre tutta l’area delle possibili ipotesi d’iniziativa per la dichiarazione di fallimento (art. 6 L. F.) che puo’ aver luogo non solo su “richiesta” o “istanza” dello stesso debitore o dei creditori o del P.M. ma anche di ufficio (artt. 7 e 8 L. F.) ——————————————————————————- (CGARS, 503 del 18.12.1993)

    La Decisione in oggetto è stata resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Presidente S.E. Alfonso Quaranta, Estensore Cons. Luigi Cossu, Componenti Conss. Salvatore Giacchetti, Giovanni Nigro e Francesco Scoglio) a definizione di una complicata vicenda giudiziaria che ha visto questo Studio legale a difesa di parte ricorrente, quello del prof. Nazareno Saitta per la resistente Pubblica Amministrazione ed il grande Maestro di Diritto prof. Pietro Virga in difesa di parte controinteressata.

    Il complessivo sviluppo della causa nei due gradi di giudizio ha registrato ben quattro ribaltamenti di fronte in successione, nel senso che la prima Ordinanza TAR n. 131/92  favorevole alla ricorrente è stata riformata dal CGARS con l’Ordinanza n. 72/92 che è stata poi ribaltata di nuovo a favore della ricorrente dalla Sentenza TAR n. 65/93 (rinvenibile in altra rubrica di questa sezione del sito) la quale, a sua volta, è stata infine sovvertita da questa Decisione del CGARS.

    Il principio rilasciato sul tema centrale della controversia emerge agevolmente già in rubrica e si pone a confutazione di quanto sostenuto in argomento nella Sentenza di primo grado a cui la 1a Sezione del TAR di Catania aveva dedicato 12 pagine (da 16 a 27) di pregevoli osservazioni.

    La Decisione, poi, afferma altri principi di diritto tra cui quello che “la dicitura “documentazione regolare” contenuta in un verbale redatto da notaio costituisce non già la constatazione di un fatto, ma un giudizio valutativo di “regolarità”, vale a dire la conformità di un fatto o di una situazione rispetto ad un precetto assunto come parametro. La fede privilegiata del verbale si limita dunque alla circostanza che sia stato espresso un giudizio di regolarità della documentazione ma non copre anche l’esattezza del contenuto della valutazione”.

    Nel PDF a seguire l’integrale Decisione del CGARS.

    E qui anche l’appello a firma del prof. Virga, dall’inconfondibile stile sobrio e misurato, dal quale si può anche apprendere come dare a uno scritto difensivo, quando occorre, il senso di voler quasi sedare la lite piuttosto che accenderla.

    PDF

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