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    Va rigettata la domanda di risoluzione di un contratto di appalto avanzata dal committente che abbia imposto condizioni operative continuamente e pregiudizievolmente mutate ed abbia pure negato all’appaltatore,relativamente al termine finale di esecuzione delle opere, il breve differimento da ultimo richiesto ——————————– (Tribunale di Taranto, 2049 del 7.10.2004)

    La Sentenza 2049/04 emessa dalla I Sezione stralcio del Tribunale civile di Taranto (GOA Vincenzo Presta) ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto d’appalto per il completamento di un grande ospedale – con annessa richiesta di penale e risarcimento danni per 5 miliardi di lire – avanzata da una USL della Puglia contro le due imprese che avevano eseguito e comunque completato l’opera, una delle quali successivamente fallita e l’altra difesa da questo Studio legale.

    Il principio come in rubrica è chiaramente esposto in Sentenza laddove – ancorchè a tutto favore di quanto sostenuto dallo scrivente in difesa della società appaltatrice – viene testualmente motivato, in maniera piuttosto singolare, nei termini seguenti:

    “Nè più di tanto può rilevare l’atto di sottomissione, se si considera la differente posizione di chi deve solo emettere un mandato di pagamento e di chi invece senza quel pagamento, manca anche dell’ossigeno per respirare, assillato dagli operai, dai fornitori dalle banche, da quanti, in somma, dipendono da quel mandato. E non è tanto raro il caso in cui il diritto soccombe al bisogno!”.

    E in tale complessivo contesto va pure senz’altro perdonato al Giudice redattore della Sentenza di aver riportato in epigrafe solo i nominativi degli avvocati domiciliatari e non anche quelli dei difensori.

    Nel PDF a seguire la Sentenza integrale.

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