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    Quando la forma scritta e’ richiesta “ad probationem” se l’ esistenza del contratto risulti documentata per iscritto e’ ammissibile il ricorso alla prova orale o per presunzione per dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti anche interpretando le parole non alla lettera— (Corte d’Appello Catania Sez. Lavoro, 1017 del 17.10.2017)

    La sentenza in argomento è stata emessa dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Catania (Presidente Dr. Giuseppe Meliadò, Relatore ed estensore Dr.sa Valeria Di Stefano, Giudice a latere Dr.sa Graziella Parisi) in accoglimento dell’appello proposto contro una Srl da privato assistito dal Prof. Antonio Giovati congiuntamente a questo Studio legale.

    In verità l’appellata decisione di primo grado non era stata sfavorevole all’appellante e in pratica il gravame si è reso necessario solo per ottenere un risultato economico ulteriormente migliorativo rispetto a quanto stabilito in prime cure dal Tribunale. Risultato che è stato pienamente raggiunto in dipendenza dell’applicazione, da parte della Corte d’Appello, del principio di diritto di cui in rubrica (conforme, peraltro, a più di un pronunciamento della Cassazione civile).

    Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza della Corte.

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