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    Quando la forma scritta e’ richiesta “ad probationem” se l’ esistenza del contratto risulti documentata per iscritto e’ ammissibile il ricorso alla prova orale o per presunzione per dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti anche interpretando le parole non alla lettera — (Corte d’Appello Catania Sez. Lavoro, 1017 del 17.10.2017)

    La sentenza in argomento è stata emessa dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Catania (Presidente Dr. Giuseppe Meliadò, Relatore ed estensore Dr.sa Valeria Di Stefano, Giudice a latere Dr.sa Graziella Parisi) in accoglimento dell’appello proposto contro una Srl da privato assistito dal Prof. Antonio Giovati congiuntamente a questo Studio legale.

    In verità la decisione di primo grado non era stata del tutto sfavorevole all’appellante e in pratica il gravame si è reso necessario solo per ottenere un risultato economico ulteriormente migliorativo rispetto a quanto stabilito in prime cure dal Tribunale. Risultato che è stato pienamente raggiunto in dipendenza dell’applicazione, da parte della Corte d’Appello, del principio di diritto di cui in rubrica (conforme, peraltro, a più di un pronunciamento della Cassazione civile).

    Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza della Corte.

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