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    L’ interesse al ricorso può anche risiedere in una utilità strumentale suscettibile in astratto di concludersi anche in via ipotetica in senso favorevole al ricorrente – Non puo’ configurarsi acquiescenza ad un provvedimento non ancora emanato——————————————————– (TAR Sicilia CT Sez. I, 765 del 9.11.1990 – CGARS, Ord. 56 del 19.2.1988)

    La Sentenza 765/90 è stata resa dal TAR Sicilia Sez. 1a di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Relatore Cons. Italo Vitellio, Giudice a latere Dr. Vincenzo Salamone) in pieno accoglimento di ricorso presentato da un privato assistito da questo Studio legale.

    Il primo dei due rubricati principi di diritto ribadisce (in linea generale e quindi applicabile ad ogni tipo di ricorso giurisdizionale) che l’interesse all’impugnazione di un provvedimento amministrativo risiede non solo nell’utilità finale e concreta conseguente al suo annullamento, ma anche – testualmente – “in una semplice utilità strumentale, consistente nella mera messa in discussione del rapporto per effetto della rimozione dell’atto lesivo, la quale sia in astratto suscettibile di concludersi, anche in via ipotetica e solamente eventuale, in senso favorevole al ricorrente“.

    Il secondo principio in rubrica, anch’esso di natura generale, è stato richiamato dal TAR per rigettare un’altra eccezione preliminare di controparte in termini che la partecipazione ad una gara d’appalto o a qualsivoglia altro tipo di procedura concursuale disciplinata da una o più disposizioni illegittime, non può considerarsi come acquiescenza in quanto la lesività di esse clausole, con il conseguente interesse all’impugnazione, viene a verificarsi al momento della loro concreta applicazione con conseguente esclusione dalla procedura di chi non le abbia osservate.

    Infine, anche la questione centrale del ricorso viene risolta dal TAR in conformità alle tesi in diritto di questo Studio, nel senso che a fronte di un complessivo disposto normativo che impone l’onere di presentare idonee referenze bancarie soltanto all’impresa aggiudicataria della gara, è illegittima la precrizione della lettera-invito secondo la quale sono tenute a farlo, a pena di esclusione, tutte le concorrenti.

    Va tuttavia soggiunto che la Sentenza ha condiviso i motivi di ricorso non prima dell’Ordinanza CGARS 56/88 (Presidente S.E. Sebastiano Scarcella, Estensore Cons. Stenio Riccio, Conss. Fiorentino Sullo, Giovanni Nigro e Francesco Scoglio) la quale, accogliendo l’appello cautelare dello scrivente Studio, aveva ribaltato l’esito di una contraria Ordinanza resa dal TAR nel corso di una surreale Camera di Consiglio comprensiva dei festeggiamenti per l’ingresso in avvocatura del figlio del difensore di controparte.

    Nel PDF il testo della Sentenza TAR e, subito a seguire, dell’Ordinanza CGARS.

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