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    Il verbale che cristallizza la prova orale testimoniale va qualificato come “prova scritta” ( ai sensi e per gli effetti dell’ art. 633 n. 1 CPC) e quindi come valido presupposto dell’Ordinanza prevista agli articoli 186 ter e 186 quater CPC ——————————————————————————-(Tribunale di Catania Sez. V, Ord. n. 12899 del 30.11.2016)

    L’Ordinanza in oggetto è stata resa dalla V Sezione del Tribunale civile di Catania (Giudice Dr. Gaetano Cataldo) in pieno accoglimento di apposita istanza avanzata, a conclusione della fase istruttoria, da questo Studio Legale per conto di sua assistita Srl convenuta in causa.

    Il princpio di diritto emerge agevolmente già in rubrica e sta a significare che il verbale ove è trascritta la prova testimoniale favorevolmente resa in ordine alla sussistenza di un credito deve intendersi come “prova scritta” del credito medesimo per come voluta dall’art. 633 c. 1 n. 1 CPC ai fini dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento. Derivandone, così, che lo stesso verbale è pienamente idoneo a costituire presupposto per l’emissione di Ordinanza ex art. 186 ter CPC ovvero, come nel caso in argomento, 186 quater.

    Nel PDF a seguire l’integrale Ordinanza, resa direttamente in udienza.

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