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    La natura di “volume tecnico” di un vano posto all’ ultimo piano ed impiegato a sgombero impedisce,in coerenza al regolamento edilizio, che la sua altezza venga computata per determinare quella massima ammissibile dell’ edificio ————————————————————————— (TAR Sicilia CT Sez. II, 418 del 16.3.1994)

    La Sentenza 418/94 della II Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Biagio Campanella, Estensore Dr.sa Gabriella Guzzardi, Cons. Vincenzo Salamone) ha accolto in pieno il ricorso di due conugi assistiti in giudizio da questo Studio legale contro il provvedimento comunale di revoca di una concessione edilizia in precedenza ottenuta.

    Dopo avere accolto nell’immediato anche la domanda sospensiva con Ordinanza 1412/89 (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Estensore Dr. Ettore Leotta, Dr. Salvatore Schillaci), il TAR ha reso la Sentenza in oggetto che contiene – oltre a quello in rubrica, relativo alla particolare questione centrale del ricorso – un secondo principio di portata generale. E cioè che quando per effetto del tempo trascorso dall’emanazione di un atto concessorio si sia consolidata la posizione giuridica del privato destinatario, il mero ripristino della legalità violata non è più sufficiente a sorreggerne la revoca ma va puntualmente dimostrata anche la prevalenza dell’interesse pubblico a detto ripristino rispetto al sacrificio imposto al privato.

    La difesa del Comune, affidata ad un brillante maestro di diritto amministrativo (al quale lo scrivente, per altri versi, deve non poco), ha sostenuto al riguardo che “la non tempestività dell’intervento della P.A. può eventualmente comportare conseguenze sul piano disciplinare ma non vale a rendere illegittimo il provvedimento di autotutela”. Il Tribunale, invece, è stato di contrario avviso condividendo gli elementi forniti in ricorso tra i quali quello che l’immobile era stato già ultimato e adibito ad abitazione del nucleo familiare dei ricorrenti.

    Nel PDF a seguire l’integrale Sentenza del TAR.

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