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    A fronte di previsioni legislative che non precludono la accettazione di candidature contestuali in sede provinciale e regionale ne’ prescrivono criteri preferenziali deve ritenersi sussistente la piena e incondizionata facoltà dei candidati eletti in entrambe di optare per l’una o per l’altra- (TAR Sicilia PA Sez. I, 1591 del 23.11.2001)

    La Sentenza 1591/01 della I Sezione del TAR Sicilia di Palermo (Presidente Dr. Giorgio Giallombardo, Estensore Dr. Salvatore Veneziano, Componente Dr. Alessandro Tomassetti) ha respinto il ricorso di un candidato non eletto all’Assemblea Regionale Siciliana nei confronti di alcuni deputati, uno dei quali difeso da questo Studio legale.

    La questione centrale della causa si fonda nel meccanismo di elezione del Parlamento siciliano che prevede una circoscrizione con sistema proporzionale per provincia congiuntamente ad altra con sistema maggioritario su base regionale (c.d. “listino”) ed è stata risolta dal TAR alla luce del rubricato principio, nel senso, cioè, che è da ammettersi una candidatura contestuale in entrambe le circoscrizioni e quindi la facoltà, in caso di doppia elezione, di optare per una di esse.

    Tale opzione – prosegue la Sentenza – può essere esercitata nel  limite temporale ultimo consistente nelle operazioni della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri di cui al Regolamento interno dell’A.R.S. in quanto ultimo momento utile per conseguire il regolare insediamento dell’organo eletto. E fino a tale momento è senz’altro revocabile dall’interessato l’esercizio di detta facoltà di scelta che sia stato eventualmente posto in essere in precedenza.

    Il TAR dichiara, poi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, pure sollevata dal ricorrente, delle norme che consentono la doppia candidatura (è sufficiente che il sistema sia capace di garantire a tutti i cittadini la possibilità di concorrere democraticamente a determinare la politica nazionale, indipendentemente dal fatto che sono i partiti a proporre il candidato di ogni collegio uninominale senza altra alternativa per l’elettore che votare per il candidato di un altro partito).

    Per quanto riguarda, infine, l’ultima censura sollevata in ricorso circa la normativa sulla parità dei sessi nell’accesso alle cariche elettive, il TAR la dichiara pure infondata osservando che la stessa è al momento inapplicabile in  quanto rinviata ad apposita legge regionale e che la Corte Costituzionale si è già apertamente espressa in merito.

    Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.

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