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    è illegittimo un criterio valutativo per l’assegnazione di un servizio che, al di là di specifiche previsioni normative, determina una o piu’ condizioni di preferenza per concorrenti con sede in ambito locale. (TAR Sicilia CT Sez. II, Ord.2159 del 13.11.2001 – CGARS, Ord.123 del 1.2.2002)

    L’Ordinanza 2159/01 della II Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Relatore Dr. Pancrazio Savasta, Componente Cons. Biagio Campanella) ha accolto la domanda cautelare di sospensione avanzata da una cooperativa assistita in giudizio da questo Studio legale che si era vista illegittimamente scavalcare nella graduatoria per l’assegnazione di un servizio di assistenza domiciliare in un Comune siciliano.

    Il pronunciamento è stato confermato dall’Ordinanza 123/02 del CGARS (Presidente ed Estensore S.E. Riccardo Virgilio, Componenti Conss. Pier Giorgio Trovato, Raffaele Carboni, Raffaele Tommasini e Vittorio Mammana) che ne ha respinto l’appello interposto dal Comune e il  principio che vi si afferma come in rubrica si evince indirettamente dall’espresso, testuale, riferimento alla fondatezza del “motivo di gravame afferente il punteggio assegnato per la residenza delle imprese concorrenti”.

    In pratica, relativamente alla specifica tipologia del servizio in parola, particolari disposizioni normative consentono di preferire istituzioni socio assistenziali con sede in ambito locale (art. 15 c. 3 L.R. 4/96 e ss. mm. ed ii.), ma in tal caso il Comune deve procedere motivatamente con affidamento diretto, mentre se sceglie di procedere tramite comparazione basata sull’aspetto progettuale ed economico (come nel caso in esame) non è più ammesso, per rispetto della “par condicio”, alcun criterio di preferenza tra le partecipanti.

    Nel PDF a seguire le Ordinanze del TAR e del CGARS.

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