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    Il limite del 20% di ribasso di cui all’ art. 14 L.R. 4/96 ha solo la funzione di circoscrivere i casi in cui far ricorso al sistema dell’esclusione automatica delle offerte anomale e non di escludere direttamente l’ammissione delle offerte di valore superiore——————————————————————————- (TAR Sicilia CT Sez. I, Ord. 2557 dell’8.11.1996)

    Con l’Ordinanza 2557/96 il TAR Sicilia di Catania Sez. I (Presidente Dr. Italo Vitellio, Estensore Dr. Gabriella Guzzardi, Giudice a latere Dr. Francesco Brugaletta) ha rigettato la domanda di sospensione proposta dalla S.n.c. ricorrente contro una ditta individuale assistita in giudizio da questo Studio legale alla quale, di conseguenza, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di pavimentazione stradale urbana oggetto di appalto.

    Ancorchè sinteticamente, l’Ordinanza si sofferma – aderendo in pieno alle tesi difensive rassegnate dallo scrivente – su due principi di diritto: il primo attiene alla corretta procedura da seguire nel caso di due offerte uguali (già diffusamente affrontato e risolto da altri pronunciamenti rinvenibili in questa sezione del sito) mentre il secondo afferisce a quanto in rubrica.

    In relazione a quest’ultimo il TAR interpreta correttamente la disposizione normativa applicabile al procedimento (l’art. 14 c. 2 della L.R. 4/96 prima che venisse sostituita dalla L.R. 22/96) nei termini come in Ordinanza, nel senso, cioè, che essa comporta solo il divieto di escludere le offerte inferiori al 20% di ribasso che fossero rimaste all’interno del calcolo automatico dell’anomalia e non già (per come erroneamente interpretato dalla difesa di parte ricorrente) che tutte le offerte superiori al 20% di ribasso sono anomale e vanno escluse.

    Nel PDF a seguire l’integrale Ordinanza del TAR.

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