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    Per il principio di irretroattività delle leggi sono inapplicabili le regole eventualmente introdotte da norme entrate in vigore successivamente e percio’ le questioni di diritto intertemporale vanno risolte alla stregua del criterio per cui “tempus regit actum”—————————————————— (TAR Sicilia CT sez. I, 2459 del 4.12.1997)

    La Sentenza in oggetto è stata emessa dal TAR Sicilia Sez. I di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Estensore Dr.  Giampiero Lo Presti, Giudice a latere Dr. Italo Vitellio) in pieno accoglimento del ricorso proposto da questo Studio legale in difesa di un suo assistito e a conferma dell’Ordinana sospensiva 1868/96 concessa qualche mese prima dalla stessa Sezione ancorchè diversamente composta (Presidente, Relatore ed Estensore Dr. Italo Vitellio, Componenti Cons. Gabriella Guzzardi, 1° Referendario Carlo Modica).

    Il principio come rubricato – di portata generalissima ed applicabile, in mancanza di diverse statuizioni particolari, ad ogni tipo di procedura concursuale –  è stato richiamato nella fattispecie (simile a quella di altra Sentenza resa dalla stessa I Sezione pochi mesi prima e riportata in questa sezione del sito) in relazione alla dichiarata illegittimità del provvedimento con il quale una Commissione di gara d’appalto aveva applicato, al fine di individuare le offerte anomale, una normativa entrata in vigore  successivamente al bando di gara.

    A propostito di quest’ultimo, poi, il pronunciamento rilascia un altro interessante principio di diritto a tenore del quale “Il bando deve intendersi perfezionato già al momento della sua adozione da parte dell’Autorità amministrativa, attenendo la pubblicazione non già alla fase costitutiva dell’atto, bensì a quella dell’integrazione dell’efficacia”.

    Nel PDF a seguire l’integrale Sentenza TAR.

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