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    La mera pendenza di un procedimento penale diverso da quelli previsti dalla normativa antimafia non e’ causa sufficiente di esclusione della impresa dalla gara o di annullamento dell’aggiudicazione——————– (TAR Sicilia CT Sez. I, 1104 del 15.6.1998)

    La Sentenza 1104/98 è stata resa dal TAR Sicilia Sez. 1a di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Estensore Dr. Giampiero Lo Presti, Giudice a latere Dr. Vincenzo Salamone) in pieno accoglimento del ricorso presentato da questo Studio legale per conto di impresa sua assistita che si era vista escludere da una gara d’appalto e di conseguenza revocare l’intervenuta aggiudicazione dei lavori in suo favore.

    Il principio come in rubrica viene sviluppato dal TAR in termini che nel sistema configurato dalla vigente quadro legislativo (L. 584/77, L. 109/94, Direttiva CEE 93/37) l’esclusione di un’impresa da una gara pubblica d’appalto – e, a maggior ragione, l’annullamento di un’aggiudicazione già disposta – può essere disposta per effetto di condanne per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale dell’imprenditore definite con sentenze passate in giudicato e non già per la mera pendenza di un procedimento penale diverso da quelli relativi a reati di mafia. E comunque, fino al 31.12.1999 la competenza a disporre eventualmente la sospensione delle imprese dalle procedure di affidamento di lavori pubblici apparteneva esclusivamente al Comitato Centrale ANC e non già alle singole stazioni appaltanti.

    Ad ulteriore comprova delle buone ragioni dell’impresa ricorrente (condivise dal TAR non prima di avere cautamente preso visione dei documenti relativi alle pendenze penali), stava peraltro il fatto che pochi mesi prima era stata ammessa a stipulare un contratto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, addirittura, del Palazzo di Giustizia di Messina.

    Nel PDF a seguire l’integrale Sentenza del TAR.

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