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    è inammissibile la prova per testi che delega ad essi giudizi di carattere tecnico contabile che, al di là del presupposto grado di discrezionalità tecnica, non possono essere demandati a testimoni——————————— (Tribunale di Messina Sez. II, Ord. del 14.3.2003)

    L’Ordinanza in oggetto è stata resa dalla II Sezione civile del Tribunale di Messina (Giudice istruttore Dr. Emilio Iannello) in accoglimento delle eccezioni dispiegate da questo Studio legale avverso la richiesta di ammissione di prova testimoniale articolata da controparte in termini di far riscontrare al teste, tramite analisi delle perizie di variante, che nella determinazione dei nuovi prezzi sarebbero state commesse – quantificandole in termini economici – delle inesattezze.

    In applicazione del rubricato principio la richiesta prova testimoniale è stata rigettata ed è stata invece correttamente disposta una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

    Nel PDF il testo dell’Ordinanza.

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