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    La mancata corresponsione di somme imputabile all’Ente finanziatore non può costituire motivo di diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo azionato a carico dell’Ente direttamente debitore– (Tribunale di Catania, Ord. del 15.5.1997)

    Il principio emerge indirettamente dalla lettura combinata dell’Ordinanza (a firma del Giudice Dr. Salvatore Mirabella) e dei motivi a mezzo dei quali l’Ente intimato, un Consorzio ASI siciliano, aveva frapposto opposizione sia al Decreto Ingiuntivo che alla richiesta declaratoria di provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 648 CPC, fondati sul fatto che il competente Assessorato regionale non aveva  provveduto ad accreditare le somme necessarie.

    Anzi emerge apertamente dal pronunciamento che tale circostanza è stata in definitiva ritenuta dal Giudice, così come richiesto da questo Studio in difesa del privato intimante, una specifica ammissione o mancata contestazione della sussistenza del credito idonea pertanto a supportare pienamente il provvedimento quale riportato nel PDF a seguire.

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