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    Le clausole del bando la cui inosservanza risulta sottoposta a specifica comminatoria d’esclusione dal procedimento di gara sono sottratte ad ogni successiva valutazione di essenzialita’ da parte della P. A. ed anche dello stesso giudice amministrativo———————————————————– (TAR Sicilia CT, 98 del 20.2.1987 – Ord. 57 del 29.1.1986)

    La Sentenza 98/87 è stata emessa dal TAR Sicilia di Catania (Presidente Dr. Attilio Trovato, Relatore Dr. Vincenzo Salamone, Giudice a latere Dr. Vincenzo Zingales) – al tempo con sede nel prestigioso immobile di viale Regina Margherita – per dare atto della rinuncia al ricorso proposto da impresa individuale assistita da questo Studio legale dopo che le tesi dello stesso erano state pienamente condivise dall’Ordinanza sospensiva 57/86 resa dal medesimo Collegio giudicante nella fase cautelare con conseguente pronta ottemperanza della P.A. e quindi riaggiudicazione dei lavori alla ricorrente.

    Il principio come rubricato si evince indirettamente dalla lettura del ricorso combinata con la condivisione dello stesso da parte del TAR tramite l’accoglimento della connessa domanda cautelare effettuato con l’Ordinanza 57/86 richiamata espressamente in Sentenza. Quest’ultima, pertanto, risulta di interesse limitatamente alla ricognizione che effettua – oltre al primo, sotteso al rubricato principio – pure dei rimanenti quattro motivi di ricorso che si presumono anch’essi fondati, tra cui quello a mente del quale rivisitare l’essenzialità di una clausola del bando assistita da specifica comminatoria di esclusione in caso di sua violazione lede pure la “par condicio” dei partecipanti al procedimento concursuale.

    L’assunto in argomento, comunque – nonostante le argomentazioni contrarie autorevolmente sostenute in giudizio dal difensore della resistente Amministrazione – è consolidato in giurisprudenza ed è valido, oltre che per le gare d’appalto, anche per i concorsi a posti pubblici. Nel senso che quando la P. A. si è autolimitata, stabilendo espressamente che la violazione di una particolare formalità verrà sanzionata con l’esclusione, il principio teleologico dell’interpretazione delle clausole del bando recede a fronte di quello formale e nessuno – nè la stessa P.A. nè il Giudice Amministrativo che eventualmente conoscerà la vicenda – potrà più sottoporla, anche a costo di incorrere in rigorismo formale, a un sindacato successivo circa la sua essenzialità.

    Nel PDF a seguire la Sentenza TAR.

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