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    Quando è richiesta l’iscrizione alla sola categoria prevalente l’art. 23 c. 2 del D.L.vo 406/91 consente, a condizione di raggiungerlo aggiungendo un quinto, che le riunioni temporanee d’ imprese risultino cumulativamente classificate per importo anche inferiore a quello dell’appalto——————– (TAR Sicilia PA Sez. I, 1769 del 16.9.1999 – CGARS Ord. 304 del 24.4.1999 contra)

    La Sentenza 1769/99 della 1a Sezione del TAR Sicilia di Palermo (Presidente Dr. Giorgio Giallombardo, Estensore Dr. Calogero Ferlisi, Giudice a latere Dr. Cosimo Di Paola) ha respinto il ricorso di una società di costruzioni assistita da questo Studio legale avverso l’aggiudicazione a una Riunione Temporanea di Imprese dei lavori per il completamento di un istituto scolastico e la realizzazione di un centro di formazione, museo e laboratorio di ricerca.

    Il pronunciamento ha suscitato disappunto nella società ricorrente in quanto poco più di un anno prima la Sentenza n. 9/97 della stessa 1a Sezione dello stesso TAR di Palermo aveva invece sostenuto l’esatto contrario: e cioè che “tutte le imprese partecipenti alla gara d’appalto devono possedere lo specifico requisito di importo di iscrizione indicato dal bando indipendentemente dalla forma di partecipazione; sia quindi come impresa singola che come imprese riunite in associazione temporanea“. Ciò perchè, proseguiva testualmente detta Sentenza, “la normativa di favore prevista per le imprese riunite… non può certamente espandersi fino al punto di attribuire loro ulteriori agevolazioni rispetto alle imprese individuali“.

    Peraltro tale orientamento risultava pienamente condiviso dal Consiglio di Giustizia Amministartiva non solo in sede di appello della richiamata Sentenza 9/97 (confermata, infatti, dalla Decisione CGARS n. 63/98) ma anche nell’ambito dello stesso procedimento qui in oggetto laddove l’appello proposto da questo Studio avverso il diniego di sospensiva emesso dal TAR in fase cautelare era stato accolto con l’Ordinanza CGARS n. 304 del 24.4.1999 (Presidente S.E. Stenio Riccio, Estensore Cons. Antonio Di Blasi, Componenti Conss. Raffaele Carboni, Paolo Turco e Vittorio Mammana).

    Va precisato, comunque, che la complessità dell’argomento (la si evince anche dalla non agevole lettura e comprensione della Sentenza) ha dato luogo a non pochi pronunciamenti contrastanti, uno dei quali rinvenibile in questa stessa sezione del sito relativa alla giurisprudenza resa in cause dello Studio.

    Nel PDF la decisione del TAR e a seguire la contraria Ordinanza CGARS in fase di appello cautelare.

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