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    L’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto che lascia inalterati gli atti presupposti ed endoprocedimentali non comporta il necessario travolgimento dell’intera procedura di gara, salvo motivazione———– (TAR Sicilia CT Sez.1, 2029 del 16.10.1997)

    La Sentenza in oggetto è stata resa dal TAR Sicilia di Catania Sez. 1a composto dal Presidente Dr. Filippo Delfa, dal Relatore Dr. Giampiero Lo Presti e dal Giudice a latere Dr. Italo Vitellio. Ed ha pienamente accolto il ricorso presentato da questo Studio legale per conto di un’impresa sua assistita.

    In adesione alle tesi del ricorso il Collegio ha puntualizzato il principio di cui in rubrica specificando che la P.A., in caso di annullamento giurisdizionale della sola aggiudicazione, ben potrebbe in ipotesi procedere all’annullamento di tutte le operazioni di gara fin dall’inizio, ma in tal caso deve necessariamente fornire un’adeguata motivazione circa le esigenze di interesse pubblico perseguite ed il giudizio di prevalenza di queste rispetto all’interesse alla conservazione degli atti compiuti e, più in generale, all’economia processuale.

    Nella fattispecie, continua la Sentenza, il provvedimento comunale impugnato con il ricorso è del tutto mancante di una tale motivazione. E risulta pure erroneamente motivato laddove ritiene che il precedente annullamento giurisdizionale di una clausola del bando implica l’invalidità di tutti gli atti di gara in quanto un simile annullamento comporta, al contrario, l’invalidità derivata del solo provvedimento di aggiudicazione.

    Il modo veramente “singolare” – così lo ha elegantemente ed eufemisticamente definito questo Studio nell’atto di Ricorso – con cui ha adottato l’atto impugnato, poi, ha pure comportato per il Comune un’inusuale condanna (al tempo) anche alla rifusione delle spese processuali.

    Nel PDF qui di seguito il testo integrale della Sentenza.

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