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    Nei procedimenti di previdenza e assistenza obbligatorie la mancata contestazione del requisito sanitario accertato a mezzo consulenza tecnica preventiva obbligatoria ne comporta l’automatica omologa (Tribunale Enna Sez. lavoro, Decreto del 22/28 dicembre 2015)

    Il Decreto in argomento è stato emesso dal Tribunale del Lavoro di Enna (Giudice dr.sa Daniela Francesca Balsamo) a conclusione, ampiamente positiva, di specifico procedimento attivato da questo Studio legale in difesa di un proprio assistito e seguìto in tutto il suo svolgimento dall’Avv. Filippo W. Mantegna.

    Il provvedimento è coerente al disposto dell’art. 445 bis CPC (introdotto con novella del 2011 per tutti i procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità) il quale, nel rendere obbligatorio il preventivo espletamento dell’accertamento tecnico, ne prevede l’omologa in caso di mancata contestazione.

    Nella fattispecie la Commissione Medica Provinciale competente, a seguito di domanda del privato, aveva rilasciato verbale medico con il quale riconosceva in capo all’istante lo status di invalido civile al 100% ma non anche il requisito sanitario per ottenere l’indennità di accompagnamento. Di conseguenza è stata attivata istanza/ricorso al Tribunale del Lavoro avverso il predetto verbale e in prima udienza è stato nominato un consulente tecnico che, a seguito di visita medico-legale del paziente, depositava relazione con la quale, in risposta ai quesiti richiesti circa il diritto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, stabiliva la sussistenza di essi requisiti sanitari accertando il diritto del ricorrente al relativo beneficio economico.

    Non essendo stata, tale relazione di accertamento, contestata dalla controparte INPS, con il Decreto qui in oggetto (integralmente riprodotto nel PDF a seguire) il Giudice ha provveduto ad omologarla sancendo così definitivamente la corresponsione mensile delle somme (con decorrenza retroattiva alla data della domanda) e condannando l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio comprensive anche di quelle per la perizia.

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