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    Sentenza CTP Milano: Equitalia obbligata a rispondere

    Libero quotidiano, 29 VIII 2015

    Equitalia non risponde alla vostra istanza entro 220 giorni?

    Il vostro debito è annullato

    *

    Se avete ricevuto un qualsiasi atto di Equitalia, e ritenete che quanto consegnatovi non sia legale, potete ovviamente avanzare istanza nei confronti dell’istituzione.

    E se quest’ultima non vi fornisce adeguata risposta entro il tempo limite di 220 giorni, il debito (legittimo o illegittimo che sia) che avete accumulato viene annullato definitivamente.

    È quanto ha stabilito una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, con la quale ha annullato una serie di cartelle esattoriali del valore di centinaia di migliaia di euro all’imprenditore lombardo che l’aveva ricevuta.

    Chi tace acconsente è la morale della sentenza: in pratica il debito è stato annullato per silenzio assenso a seguito della non-risposta da parte dell’Agenzia delle entrate.

    Così infatti recita una disposizione della Finanziaria del 2013, e precisamente il comma 540: “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … sono annullate di diritto”.

    Non vale solo per Equitalia, in caso si voglia segnalare la non esattezza di un qualsiasi tributo dovuto, bisogna contattare l’ente competente, che potrebbe essere l’Inps per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative e altri, il quale a sua volta deve rispondere al contribuente. È quanto prescrive il comma 539.

    E poi, appunto, se la risposta non arriva entro poco più di sette mesi, con somma gioia potrete dire addio al vostro debito.

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