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    Le clausole del bando vanno interpretate secondo una lettura logica e non contraddittoria quindi la dichiarazione di avvalersi dei c.d. noli a freddo e’ alternativa a quella dove indicare i mezzi a disposizione della impresa per l’esecuzione dei lavori————————————————————–(TAR Sicilia CT Sez. I, 539 del 7.4.2000)

    La Sentenza in oggetto è stata resa dalla prima sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Filippo Delfa, Estensore Dr. Gabriella Guzzardi, Giudice a latere Dr. Vincenzo Salamone) in pieno accoglimento di un ricorso proposto da impresa assistita da questo Studio legale.

    L’interpretazione, in verità non agevole, del combinato disposto di due clausole del Bando di gara relative alla disponibilità di mezzi tecnici da parte delle imprese partecipanti (rispettivamente alle lettere “n” e  “o” del punto 11)  così come proposta in ricorso dalla scrivente difesa è stata infatti ritenuta dal Collegio giudicante – e successivamente confermata in via definitiva anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede di appello dell’impresa soccombente – l’unica che consenta una lettura logica e non contraddittoria delle clausole de quibus.

    Di seguito il PDF con il testo integrale della Sentenza.

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