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    L’ esaurimento di fondi in bilancio o l’ assenza di disponibilita’ di cassa non costituiscono legittimo impedimento alla esecuzione del giudicato potendosi porre in essere tutte le iniziative necessarie per il pagamento compresa l’accensione di mutui——————————————————————–(TAR Sicilia CT Sez. IV, 4802 del 22.12.2010)

    La Sentenza n. 4802 del 2010 è stata emessa dal TAR Sicilia di Catania (Presidente ed Estensore Dr.sa Rosalia Messina, Giudici a latere Dr. Dauno Trebastoni e Dr.sa Giuseppa Leggio) in accoglimento di ricorso per esecuzione del giudicato proposto da privato cittadino assistito da questo Studio legale.

    Il principio – in termini che il Commissario ad acta incaricato, quale “longa manus” del giudice dell’ottemperanza, è legittimato ad eseguire qualsivoglia adempimento si renda necessario per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito portato da una sentenza – è pacifico in giurisprudenza amministrativa. E si rinviene già nella Decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 1973 opportunamente richiamata in motivazione in uno alla Sentenza del TAR Catania n. 1121 del 2008 che ha fatto esplicito riferimento anche alla residuale possibilità di accendere mutui.

    Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza.

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