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    Limitare l’impugnativa di una gara d’appalto all’esclusione di una sola offerta senza rivolgerla a tutti gli altri casi analoghi della procedura medesima integra una vera e propria collusione oggettiva che altera le risultanze di gara e rende l’impugnativa stessa inammissibile—————–(TAR Sicilia CT Sez. III, 2274 del 14.11.1997)

    La Sentenza in argomento è stata emessa dal TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Relatore Dr. Biagio Campanella, Giudice a latere Dr. Salvatore Schillaci) su un ricorso – che verrà dichiarato inammissibile – proposto contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto a un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese assistito da questo Studio legale.

    In piena ed esplicita adesione alle tesi difensive formulate da quest’ultimo, il TAR ha evidenziato i seguenti principi di diritto di portata senz’altro generale in materia:

    – Se è pur vero che in tema di impugnazione di contratti della P.A. è ammessa la “tutela dell’interesse strumentale”, tale strumentalità non può identificarsi in una mera ipoteticità confliggente con il carattere di concretezza che per definizione deve assumere l’interesse al ricorso.

    – Nel giudizio amministrativo non possono farsi valere interessi di mero fatto ovvero, e soprattutto, irrimediabilmente contrastanti con il diritto oggettivo che la P.A. è tenuta ad applicare nello svolgimento della sua azione amministrativa. Diversamente opinando il giudice si renderebbe sostanzialmente complice del raggiungimento di un risultato illegittimo e cioè, nel caso di specie, che l’impresa ricorrente possa scegliersi, con la relativa intimazione in giudizio, l’impresa di cui conosce l’offerta attuando una vera e propria “collusione oggettiva” ed alterando le risultanze della gara.

    *

    Nel PDF a seguire il testo integrale della Sentenza e in calce (per chi dovesse ancora avere una visione fideistica della giustizia penale) anche il verbale dell’udienza di discussione innanzi al TAR. L’accertamento della sua data di svolgimento effettivo, infatti, è stato al centro di un giudizio penale dal quale è uscito stranissimamente confermato in tutti e tre i gradi (senza che ci sia stato verso di fare intendere ai giudici il contrario) che si sarebbe svolta l’11 settembre 1997 e non già (per come è invece chiaramente comprovato dal verbale) un mese dopo:  il 9 ottobre!

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