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    Pagamento avvocati anche senza formale incarico

    Davide Mura, Siamoavvocati.it, 4 I 2015.

    L’AVVOCATO VA PAGATO ANCHE SENZA IL CONFERIMENTO DI UN FORMALE INCARICO

    La Corte di Cas­sa­zio­ne con la sen­ten­za n. 22737 del 27 ot­to­bre 2014, ha san­ci­to un im­por­tan­te prin­ci­pio: l’av­vo­ca­to va pa­ga­to, anche se il po­ten­zia­le clien­te non con­fe­ri­sce un for­ma­le in­ca­ri­co pro­fes­sio­na­le, e ciò quan­do il le­ga­le abbia im­pie­ga­to il pro­prio tempo nello stu­dio della pra­ti­ca.

    A con­vin­ce­re gli er­mel­li­ni è stato un atto giu­di­zia­rio del po­ten­zia­le clien­te, of­fer­to come prova dal­l’av­vo­ca­to. Il clien­te glie­lo aveva la­scia­to in vista di un pos­si­bi­le con­fe­ri­men­to del­l’in­ca­ri­co. Così, da­van­ti alla de­ne­ga­ta ri­chie­sta di pa­ga­men­to, l’av­vo­ca­to lo ha esi­bi­to per di­mo­stra­re il rap­por­to in­ter­cor­so tra lui e la con­tro­par­te. E in­fat­ti, alla luce di quel­la pro­du­zio­ne, la Cas­sa­zio­ne af­fer­ma che “non si trat­tò di un mero col­lo­quio in­for­ma­ti­vo ma ven­ne­ro sot­to­po­sti al­l’at­ten­zio­ne del le­ga­le atti giu­di­zia­ri an­co­ra in pos­ses­so in copia del­l’av­vo­ca­to e pro­dot­ti in giu­di­zio, al fine di ot­te­ne­re un pa­re­re e in vista di un fu­tu­ro man­da­to pro­fes­sio­na­le“.

    Una breve ri­fles­sio­ne è d’ob­bli­go. Trop­po spes­so i po­ten­zia­li clien­ti si pre­sen­ta­no negli studi le­ga­li per chie­de­re delle in­for­ma­zio­ni, che alla fine si tra­sfor­ma­no in vere e pro­prie con­su­len­ze, le quali, come tali, do­vreb­be­ro es­se­re giu­sta­men­te re­tri­bui­te; so­prat­tut­to se l’av­vo­ca­to, per dare delle ri­spo­ste, spen­de del tempo per lo stu­dio pre­li­mi­na­re del caso.

    Que­sta sen­ten­za è un passo im­por­tan­te verso il giu­sto ri­co­no­sci­men­to di un la­vo­ro trop­po spes­so gra­tui­to, anche per l’in­sa­na (ma com­pren­si­bi­le) ansia del le­ga­le di non per­de­re il po­ten­zia­le clien­te.

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