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    Impianti carburanti – Sicilia – A tenore dei Decreti Assessoriali che si sono susseguiti in attuazione della L.R. 97/82, i Comuni non hanno il potere di inibirne il trasferimento da un Comune all’altro ———————————– (TAR Sicilia CT Sez. III, 2386 del 20.11.2000)

    L’Ordinanza in argomento è stata emessa dalla III Sezione del TAR di Catania (Presidente dr. Salvatore Schillaci, Relatore Dr. Daniele Burzichelli, Giudice a latere Dr.sa Concetta Anastasi) in pieno accoglimento dell’istanza cautelare avanzata da parte privata assistita da questo Studio legale.

    Il principio di diritto evidenziato nella decisione è che i Comuni non hanno il potere di impedire il trasferimento di un impianto da un Comune a un altro in quanto la loro competenza riguarda soltanto la relazione descrittiva degli impianti e l’individuazione di quelli da trasferire e delle relative aree disponibili.

    Da ciò consegue, nello specifico, l’illegittimità dell’apposita previsione del Piano carburanti comunale sulla quale era basato il diniego al trasferimento opposto alla ricorrente e quindi l’ordine espressamente impartito alla P.A.  di riprovvedere senza tener conto della previsione di Piano che stabilisce il divieto di trasferire impianti provenienti da altri Comuni.

    Bisogna aggiungere che l’Amministrazione Comunale ha subito ottemperato all’ordine del TAR evitando così che si arrivasse a Sentenza di condanna (più gravosa per l’Ente in termini economici) e che oltre a quello che ha dato luogo all’accoglimento come sopra, il ricorso era anche basato sul motivo, ovviamente assorbito dal primo,  che l’illegittima disposizione era stata inserita nel Piano comunale con il concorso di un consigliere che in qualità di gestore di un altro impianto in loco veniva a trovarsi palesemente favorito dalla stessa.

    Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.

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