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    IMU e Diritto di abitazione

    Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, BO – 18 V 2026

    PER NON PAGARE L’IMU SI PUO’ COSTITUIRE IL DIRITTO DI ABITAZIONE SENZA INTERVENTO DEL NOTAIO

    La suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 4329 del 19.2.2025) ha confermato la tesi, sempre “caldeggiata” dalla nostra associazione, secondo la quale chi possiede una seconda casa vuota può evitare di pagare l’IMU costituendo un “diritto di abitazione”  a titolo gratuito ed anche a tempo indeterminato a favore di un terzo (parente).

    Non serve il notaio, non serve la trascrizione nei registri immobiliari, non serve la voltura catastale: basta mettere per iscritto il diritto di abitazione tramite una scrittura privata e registrarla. Con questa soluzione, innovativa, è consentito traslare l’obbligazione tributaria dal proprietario a chi abita l’immobile. E, se l’utilizzatore vi risiede e dimora abitualmente, l’IMU viene azzerata del tutto.

    Il diritto di abitazione è un diritto reale che consente ad una persona di vivere in una casa altrui, usandola come propria abitazione. Prevale rispetto ad un contratto di comodato gratuito perché nasce da un atto formale e segue regole precise del codice civile.

    Finora molti Comuni pretendevano che questo diritto fosse costituito con atto notarile e trascritto nei registri immobiliari, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato questa disposizione.

    L’ordinanza della Cassazione ha una portata di grandissima importanza, soprattutto per quelle situazioni in cui, per non pagare interamente l’IMU, si ricorreva al contratto di comodato gratuito ai parenti; soluzione che, oltretutto, aveva limiti soggettivi/oggettivi che ne limitavano fortemente l’applicazione.

    Oggi, grazie al recepimento di un principio che la nostra associazione ha caldeggiato (come avvenne anche nel caso dell’introduzione della “cedolare secca”) i proprietari possono utilizzare uno strumento che consente di alleggerire notevolmente il carico fiscale.

    §

    Qui il testo integrale (copia non ufficiale) dell’Ordinanza della Cassazione. [NdS]

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