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    Soggetti giuridicamente inesistenti

    95047, 27 III 2023

    LE CARTELLE “RISCOSSIONE SICILIA” EMESSE DOPO L’1 OTTOBRE DEL 2021 NON HANNO ALCUN VALORE GIURIDICO

    La cartella emessa con l’intestazione “Riscossione Sicilia” dopo il primo ottobre 2021 non ha nessun valore giuridico.

    A dichiararlo è stata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo in una sentenza con cui annulla una pretesa fiscale di circa 350 mila euro a un’imprenditrice.

    Il caso è stato seguito dagli avvocati Alessandro Dagnino e Maria Grazia Leonardi.

    La cartella, riferita a un accertamento sui modelli unici 2005 e 2006, è stata recapitata alla contribuente il 14 marzo 2022 e, pur essendo da mesi ormai estinta Riscossione Sicilia, recava il logo e l’intestazione dell’ex agente di riscossione piuttosto che dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’ente subentrato alla società siciliana.

    La legge ha infatti previsto che a far data dal primo ottobre 2021 Riscossione Sicilia è estinta e cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese. Per il collegio presieduto dal giudice Vincenza Lo Manto e composto dai giudici Mario Conte e Maria Licastro, “la cartella di pagamento oggetto di impugnazione non poteva essere emessa, notificata né posta in esecuzione, in quanto a far data dall’1 ottobre 2021 qualunque richiesta avanzata da Riscossione Sicilia Spa è illegittima in quanto effettuata da soggetto giuridicamente inesistente”.

    “Il principio affermato dalla sentenza può avere un notevole impatto”, osserva l’avvocato Dagnino, che spiega: “Sancire la giuridica inesistenza delle cartelle emesse da Riscossione Sicilia e notificate dal 1° ottobre 2021 può comportare che avverso queste cartelle è possibile proporre ricorso in ogni tempo per farne dichiarare l’invalidità, anche oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica”.

    “Per quanto ci risulta – aggiunge il tributarista – il caso non è isolato e molto numerosi potrebbero essere i contribuenti a cui sono state recapitate cartelle inesistenti”.

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