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    E’ illegittima l’ assenza di alcuna motivazione a sostegno del rigetto di un’istanza di variante allo strumento urbanistico comunale che incide solo gli interessi del privato istante e quindi non assimilabile agli atti pianificatori a contenuto generale che invece ne vanno esenti ————– (TAR Sicilia CT Sez. I, Ord. 375 del 19.3.2008)

    L’Ordinanza in oggetto è stata resa dalla I Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Vincenzo Zingales, Relatore Dr. Pancrazio Maria Savasta, Giudice a latere Dr.sa Rosalia Messina) in accoglimento della domanda sospensiva avanzata da una società e da un privato entrambi assistiti da questo Studio legale nell’ambito del ricorso contro una deliberazione di Consiglio Comunale che ne aveva respinto l’istanza di variante al Programma di fabbricazione.

    Il provvedimento TAR dà succintamente atto che l’impugnata delibera di diniego “non appare assistita da alcuna motivazione” e il principio come in rubrica emerge chiaramente, ancorchè indirettamente, dal complesso degli atti di causa dai quali ben si evince che l’unica possibilità di sfuggire all’obbligo motivazionale poteva essere, in ipotesi, quella di cui al 2° comma dell’art. 3 L. R. 10/91 riferito agli atti normativi e a quelli a contenuto generale astrattamente idonei a disciplinare una pluralità indefinita di casi (ai quali, però, non è stata assimilata l’impugnata deliberazione nonostante la sua incidenza sullo strumento pianificatorio generale del Comune).

    La causa non ha avuto bisogno di arrivare a sentenza perchè molto correttamente il Consiglio Comunale si è subito adeguato al pronunciamento cautelare TAR e con successiva delibera ha senz’altro accolto l’istanza che prima aveva rigettato. E nel far ciò ha pure preso in considerazione – per come testualmente raccomandato dal TAR nella susseguente parte di motivazione – “le altre censure espresse dai ricorrenti in ricorso”.

    Quest’ultimo, infatti, oltre all’assenza di motivazione, aveva anche censurato con altri 4 diversi e specifici motivi di gravame, la disparità di trattamento con altra similare istanza presentata da terzi, l’illogicità e contraddittorietà del diniego alla luce dei sottesi pareri istruttori tutti favorevoli e l’erroneità del computo dei consiglieri comunali (presenti, a favore, contrari ed astenuti) in riferimento alle specifiche norme statutarie dell’Ente per considerare approvata o meno una proposta di deliberazione.

    Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.

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