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    La semplice previsione di una determinata attività nell’oggetto sociale non è sufficiente a comprovarne l’effettivo svolgimento se l’iscrizione per la medesima attività alla CCIAA non risulta dal certificato camerale (TAR Sicilia CT Sez. II, Ord. 393 del 26.2.1999)

    L’Ordinanza n. 393/99 è stata resa dalla II Sezione del TAR di Catania (Presidente Dr. Luigi Passanisi, Relatore Dr. Francesco Brugaletta, Giudice a latere Dr. Giovanni Milana) in pieno accoglimento della tesi di questo Studio legale in difesa di un Comune siciliano avverso il ricorso di una società esclusa da una gara per il servizio di manutenzione e gestione dell’impianto di depurazione.

    Il punto centrale della decisione risiede nella constatazione che non tutte le attività inserite nell’oggetto sociale al momento della costituzione di una società vengono poi ad essere effettivamente svolte dalla stessa. E quindi, in presenza di una espressa richiesta del bando di gara, la prima elencazione non ha alcun valore probatorio se non riscontrata dall’effettiva iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività richiesta.

    Limitandosi l’Ordinanza a dichiarare l’assenza di “fumus boni juris” in capo al ricorso introduttivo della società, il suo concreto portato decisionale si può agevolmente evincere dal raffronto con i contenuti del Controricorso predisposto da questo Studio e pienamente condiviso dal TAR.

    Nel PDF a seguire, pertanto, sia l’Ordinanza che il Controricorso.

    PDF

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