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    La deroga agli ordinari criteri di competenza è prevista dall’ art. 33 CPC solo con riferimento al foro generale di cui ai precedenti artt. 18 e 19 e non anche in relazione al foro convenzionalmente pattuito —————— (Tribunale Roma Sez. IX, Ord. 27.4.2016)

    L’Ordinanza in oggetto è stata emessa dal Giudice dr. Giuseppe Russo della IX Sezione civile del Tribunale di Roma in pieno accoglimento dell’eccezione sollevata da questo Studio legale in difesa di società propria assistita.

    Il principio come riportato in rubrica si richiama a giurisprudenza della Cassazione e afferma testualmente che “l’accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo“. E ciò anche se le diverse domande azionate in giudizio dovessero risultare inerenti al medesimo rapporto cui afferisce il predetto accordo in deroga.

    L’Ordinanza, inoltre, ha condiviso in pieno anche un’altra eccezione procedurale sollevata da questo Studio circa l’inammissibilità della prova per testi richiesta da controparte. In pratica ha statuito che la prova testimoniale è inammissibile se non risultano indicate precise ed autonome circostanze di fatto formulate in articoli separati mentre la richiedente si è invece limitata a richiamare tutta la parte in fatto dell’atto introduttivo contravvenendo così alla lettera ed alla ratio dell’art. 244 CPC la cui finalità è quella di consentire al Giudice una valutazione di ammissibilità e di rilevanza limitata a singole circostanze di fatto individuate in maniera precisa e dettagliata.

    Nel PDF a seguire il testo integrale dell’Ordinanza.

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